qui la proposta di legge regionale sul naturismo presentata da tre consiglieri della Lega Nord della Regione Veneto
http://www.leganord.veneto.it/wp-conten ... entato.pdfRICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
NATURISTA
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, ai sensi dell’articolo
117, quarto comma della Costituzione, promuove le condizioni necessarie a
garantire la possibilità di praticare il turismo naturista al fine di valorizzare
pratiche di vita prevalentemente all’aria aperta che utilizzano il contatto diretto
con la natura ed il nudismo come forma di ricreazione e sviluppo della salute
fisica e mentale, nel rispetto delle persone, della natura e dell’ambiente
circostante.
Art. 2 - Delimitazione e segnalazione delle aree destinate al naturismo.
1. La pratica del naturismo è consentita liberamente in aree, spazi e
infrastrutture, appositamente destinati e delimitati.
2. Tutte le aree pubbliche o private destinate alla pratica del naturismo, al
fine di evitare ogni promiscuità di spazi con chi non pratica il naturismo, devono
essere riconoscibili all’esterno e adeguatamente segnalate con appositi cartelli o
con altri efficaci mezzi di segnalazione.
3. Nel caso in cui l’area dedicata al naturismo non sia situata in luoghi
sufficientemente appartati o non disponga di una naturale barriera visiva, deve
essere collocata, a non meno di 50 metri dal’inizio della stessa, un ulteriore
segnalazione che ne attesti la presenza.
4. A tutela e garanzia dei naturisti e dei non naturisti, le strutture private di
qualsiasi genere che intendono inserire il termine naturista nella propria ragione
sociale o nella propria pubblicità devono dimostrare di essere affiliate ad una delle
federazioni o confederazioni naturiste nazionali esistenti.
Art. 3 - Aree pubbliche destinate al naturismo.
1. I comuni, possono destinare, spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi,
parchi ed altri ambienti naturali di proprietà demaniale o di enti pubblici alla
pratica del naturismo. In ogni caso i comuni sono tenuti ad individuare un area
riservata alla pratica del naturismo qualora ricevano formale richiesta da parte di
un’associazione naturista regolarmente riconosciuta.
2. I comuni contermini individuano le aree per la pratica del naturismo
possibilmente in aree tra loro confinanti.
3. La gestione di aree pubbliche destinate al naturismo può essere concessa
a privati, ad associazioni o ad organizzazioni riconosciute che ne garantiscano il
buon funzionamento e la fruizione
4. La concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori e
l’obbligo di attrezzare l’area in modo da garantirne il buon funzionamento, la
fruizione e il rispetto della presente legge.