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Proposte di legge in esame: quale la migliore?
Proposte di legge in esame: quale la migliore?
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giulio74
eXtraJuniorAdmin
Iscritto il: giovedì 16 novembre 2006, 10:51 Messaggi: 4000 Località: Marostica (VI)
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Ce ne sono ben 3... speriamo che stavolta si arrivi da qualche parte...
Ultima modifica di giulio74 il venerdì 13 aprile 2007, 15:37, modificato 1 volta in totale.
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| venerdì 13 aprile 2007, 15:12 |
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giulio74
eXtraJuniorAdmin
Iscritto il: giovedì 16 novembre 2006, 10:51 Messaggi: 4000 Località: Marostica (VI)
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XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1703
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BONELLI
Norme per il riconoscimento e la regolamentazione
della pratica del naturismo
Presentata il 26 settembre 2006
Onorevoli Colleghi! - Il nostro Paese è l'unico in Europa a non avere, ancora oggi, una normativa che riconosca e garantisca ai propri cittadini la libertà di esercitare liberamente, nel proprio territorio, la pratica del naturismo e del nudismo ad esso collegato.
Il naturismo, movimento nato alla fine del XIX secolo per opporsi agli eccessi dell'urbanesimo, è un modo di vivere e di pensare l'ambiente nel rispetto delle leggi fondamentali della natura, intesa in tutti i suoi aspetti e nel rigetto di ogni forma di prevaricazione, e ha alla base del suo essere il culto della salute psico-fisica e sociale dell'uomo.
Il naturismo professa la ginnità integrale, cioè la pratica del nudismo, come condizione necessaria per una armoniosa espansione delle forze psichiche e fisiche. Il nudismo inteso come nudità integrale in promiscuità di sessi e di età fra persone consenzienti ha carattere «sociale», non è immorale, è spontaneo ed educativo.
Già da un'indagine statistica Doxa del 1989 e da una rilevazione dell'Istituto di studi politici, economici e sociali emergeva che gli italiani, pur non conoscendo che cosa fosse il naturismo, accettavano a grande maggioranza il nudo integrale sia femminile sia maschile, purché praticato in zone appartate o ufficialmente destinate a tale uso. Solo in Europa si calcolano oltre 25 milioni di naturisti con oltre 700 strutture turistiche con possibilità di soggiorno e innumerevoli palestre, piscine, saune eccetera, a loro riservate.
La diffusione del nudismo è un aspetto della modifica nel costume e nella cultura che si collega alla più complessa esigenza di un migliore rapporto con la natura e con un ambiente tutelato, la cui fruizione è attuata con il medesimo rispetto.
Negli ultimi trenta anni il naturismo si è diffuso anche in Italia con la nascita di numerose associazioni, anche in gemellaggio con quelle straniere, le quali reclamano «oasi naturistiche» che consentano ai propri associati, fornendo loro precise regole di comportamento e apposite strutture, di esporsi liberamente al sole. L'attuale condizione di indeterminatezza che si verifica sulle spiagge italiane, e che è continuo motivo di imbarazzo per i naturisti e per coloro che non lo sono, costringe la forza pubblica ad interventi in cui deve valutare se il comportamento riscontrato è contrario o meno al codice penale. A tale proposito, anche se una vasta parte della giurisprudenza, comprendente sentenze assolutorie nei confronti di naturisti-nudisti denunciati per il reato di atti contrari alla pubblica decenza, ai sensi dell'articolo 726 del codice penale, è dichiaratamente a favore dell'idea naturista, nel senso che il nudo in sé non va contro la legge, purtroppo non è stata mantenuta una costante linea interpretativa sull'argomento e ciò ha determinato un grave intralcio alla soluzione definitiva del problema. Occorre, quindi, procedere a un definitivo chiarimento della questione, garantendo la pratica del naturismo e del nudismo a norma di legge e consentendo l'organizzazione e la delimitazione di spazi e di campi riservati alla pratica naturista, nonché la realizzazione di strutture atte all'esercizio di tale pratica. A tal fine, la proposta di legge individua aree da destinare a campi naturisti, da attrezzare con servizi, per un utilizzo di tipo residenziale-turistico. È prevista altresì l'individuazione di aree pubbliche da destinare, previa delimitazione tabellare, alla pratica del naturismo.
L'articolo 1 della proposta di legge riconosce e garantisce la pratica del naturismo e l'articolo 2 limita l'esercizio del nudismo in ambienti e in spazi appositamente individuati.
L'articolo 3 prevede che la gestione delle aree demaniali destinate alla pratica del naturismo possa essere concessa a privati, associazioni od organizzazioni.
L'articolo 4 affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la definizione dei criteri in base ai quali i comuni disciplinano l'obbligo di delimitazione e di segnalazione delle aree destinate al naturismo.
L'articolo 5, infine, dispone che per quanto non diversamente stabilito dalla legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di turismo.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Naturismo).
1. La presente legge disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate.
2. Si definisce naturismo l'insieme delle pratiche di vita all'aria aperta che, nel rispetto di se stessi, degli altri, della natura e dell'ambiente circostante, utilizzano il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.
Art. 2.
(Aree destinate al naturismo).
1. La pratica del naturismo è consentita esclusivamente in ambienti e in spazi delimitati, riconoscibili e segnalati, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei princìpi della presente legge.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri in base ai quali i comuni possono individuare, attraverso gli ordinari strumenti urbanistici, le aree pubbliche o private da destinare alla pratica del naturismo, anche su richiesta di organizzazioni, associazioni, società o altri soggetti privati interessati a progettare e a gestire le relative strutture.
3. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto a individuare apposite aree da destinare alla pratica del naturismo, i proprietari o i gestori di aree destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive possono chiedere all'amministrazione comunale competente l'autorizzazione ad adibire tali aree alla pratica del naturismo. L'amministrazione deve inviare risposta scritta e motivata entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.
Art. 3.
(Aree demaniali).
1. Ai fini della realizzazione di strutture destinate alla pratica del naturismo in aree demaniali, la gestione delle medesime aree può essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni.
2. La concessione di cui al comma 1 individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.
Art. 4.
(Delimitazione e segnalazione delle aree).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri in base ai quali i comuni disciplinano l'obbligo dei proprietari o dei gestori di delimitare e di segnalare le aree destinate alla pratica del naturismo.
2. La delimitazione delle aree deve essere segnalata e deve assicurare un'adeguata identificazione che le distingua da spazi pubblici o privati frequentati da cittadini che non praticano il naturismo.
3. Gli accessi alle aree devono essere segnalati tramite l'affissione di cartelli o altri analoghi strumenti recanti l'indicazione che si tratta di aree destinate alla pratica del naturismo.
Art. 5.
(Applicabilità della disciplina sul turismo).
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alle aree destinate alla pratica del naturismo e ai loro proprietari o gestori si applicano le disposizioni che disciplinano il settore turistico.
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| venerdì 13 aprile 2007, 15:15 |
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giulio74
eXtraJuniorAdmin
Iscritto il: giovedì 16 novembre 2006, 10:51 Messaggi: 4000 Località: Marostica (VI)
Genere (M/F): Maschio
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XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 276
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GRILLINI, BONELLI, CENTO, CHICCHI, CIALENTE, CRISCI, DE BRASI, DE SIMONE, DE ZULUETA, DEIANA, GIANNI FARINA, FASCIANI, FIANO, FUMAGALLI, GALANTE, GENTILI, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, MASCIA, MIGLIOLI, MIGLIORE, MOTTA, NICCHI, POLLASTRINI, SASSO, ZANELLA, ZANOTTI, ZUNINO
Depenalizzazione della pratica del naturismo e disciplina delle strutture turistico-ricreative riservate ai naturisti
Presentata il 28 aprile 2006
Onorevoli Colleghi! - La giurisprudenza della Corte di cassazione ha ripetutamente stabilito, obiter dictum, che «il nudo integrale - considerando il sentimento medio della comunità ed i valori della coscienza sociale e le reazioni dell'uomo medio normale - (...) [può] essere (...) espressione della libertà individuale o derivare da convinzioni salutiste o da un costume particolarmente disinibito. Esso, se praticato in una spiaggia appartata, frequentata da soli naturisti, è penalmente irrilevante»; e, ancora obiter, che «non può considerarsi indecente la nudità integrale (...) di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata»: tale comportamento non costituisce quindi «atto contrario alla pubblica decenza» ai sensi dell'articolo 726 del codice penale (così Cassazione penale, III sezione, n. 8959 del 3 luglio 1997 e n. 3557 del 16 febbraio 2000).
La punibilità penale della pratica del naturismo non è del resto più in linea con i princìpi di un moderno diritto penale del
fatto: manca, se non altro, in tale condotta, quella offensività del bene giuridico tutelato che rappresenta un caposaldo imprescindibile di un sistema penale garantista e liberale.
Questa che dovrebbe essere una semplice constatazione di buon senso nell'Italia del XXI secolo, che è acquisizione addirittura banale da decenni non solo nei Paesi dell'Europa settentrionale, ma in buona parte dei Paesi della costa settentrionale del Mediterraneo (concorrenti dell'Italia nel mercato del turismo), non sembra però essere stata ancora digerita da settori della pubblica amministrazione e degli organi di polizia, e anche da qualche giudice di merito, come ogni anno puntualmente registrato dalle cronache estive, sicché appare opportuna una messa a punto legislativa della materia.
Sembra infatti del tutto estraneo alla comune sensibilità ormai ampiamente condivisa nel nostro Paese ostinarsi a considerare illecito, e addirittura penalmente rilevante, l'innocuo comportamento di chi preferisca prendere il sole o bagnarsi in mare nudo anziché dotato di costume da bagno (magari oltremodo succinto e in genere ben più sessualmente «provocante» della nudità integrale), in quelle zone delle nostre coste, sempre piuttosto remote, appartate e riconoscibili, che nel corso degli anni sono diventate meta abituale e consolidata di nudisti e di naturisti; e appare invece addirittura scellerato che, per perseguire una tale innocente abitudine e molestare capricciosamente dei bagnanti, vengano sottratte preziose energie e risorse, per definizione sempre scarse, alle Forze dell'ordine e al sistema giudiziario, energie e risorse che ovviamente dovrebbero invece essere impiegate in modo ben altrimenti utile alla collettività (dalla sicurezza stradale alla repressione della criminalità terroristica o mafiosa, dalla sicurezza urbana alla lotta alla corruzione, eccetera). Ogni estate italiana è costellata da «pittoresche» operazioni di repressione su larga scala, con il ripetuto impiego per vari giorni di personale di polizia in costume da bagno anziché in uniforme, ai danni di naturisti, che non solo rendono il nostro Paese oggetto di salaci e meritati commenti canzonatori da parte della stampa estera, ma che non possono che danneggiare inutilmente la nostra industria turistica, limitandone la gamma dell'offerta senza recare vantaggio a nessuno, se non alla vanità o ai furori ideologici fuori tempo di qualche funzionario.
Porre fine a queste bizzarrie e restituire serenità ai pacifici bagnanti naturisti è il primo obiettivo della presente proposta di legge.
Sotto questo aspetto, va anche rilevato il carattere limitato e neppure molto innovatore della proposta di legge, che si limita a registrare una situazione esistente, garantendo la dovuta tranquillità alle meritate vacanze di molti nostri concittadini: infatti, non si propone neppure che, come avviene con naturalezza e senza scandalo da decenni in molte città del nord Europa, il naturismo possa essere praticato nei parchi pubblici dei centri urbani, invece che solo nelle spiagge o nelle aree già ora solitamente frequentate da nudisti e naturisti.
D'altra parte, va anche sottolineato che è parso opportuno ai proponenti salvaguardare tale situazione di fatto già oggi esistente, anziché imporre che la pratica del naturismo debba essere espressamente autorizzata situazione per situazione ed esercitata solo attraverso una serie di previ e necessari passaggi burocratici, come accadrebbe se la pratica del naturismo venisse consentita esclusivamente nell'ambito di strutture turistiche organizzate e a ciò espressamente dedicate, come quelle previste dagli articoli 3 e seguenti della presente proposta di legge: non solo molti naturisti considerano come fulcro della loro pratica ricreativa proprio il contatto diretto e il meno possibile mediato e organizzato con la natura, ma il nostro punto di partenza è che, in ogni caso, l'innocua pratica del naturismo in spiagge libere utilizzate a questo scopo non può essere comunque ritenuta di alcuna rilevanza penale e, entro tali ambiti e limiti, non deve essere in nessun modo e in nessun caso considerata contraria alla legge. E del resto sarebbe di nuovo inutilmente vessatorio interferire nella pacifica convivenza fra naturisti e non naturisti da anni consolidatasi in molte spiagge libere del Paese, per riservare il cento per cento di tali spiagge ai soli bagnanti «tessili» e imporre ai naturisti l'obbligo di frequentare soltanto stabilimenti balneari, organizzati e verosimilmente per lo più a pagamento, e che certo non potrebbero essere disponibili, soprattutto inizialmente, che in un numero limitato di località.
Vi è, d'altra parte, anche un importante risvolto economico della questione, di cui sarebbe a nostro avviso inutilmente autolesionistico rinunciare a giovarsi. È di tale realtà economica che si occupano gli articoli da 3 a 6 della proposta di legge. Accanto al problema della depenalizzazione e del miglior uso delle risorse pubbliche fin qui sprecate nel vano e inutile tentativo di reprimere un fenomeno ormai entrato da decenni nel costume di una consistente minoranza di italiani, vi è infatti altresì quello di rendere competitiva l'offerta turistica dell'Italia anche sul terreno delle strutture ricettive riservate ai naturisti.
Sono da decenni molto numerosi infatti i turisti provenienti dai Paesi dell'Europa centrale e settentrionale, soprattutto tedeschi e scandinavi, che preferiscono passare le loro vacanze in Paesi e località in cui possono essere certi di non venire molestati dagli organi di polizia per ragioni collegate alla pratica del naturismo. Non va neppure sottovalutato il fatto che la pratica del naturismo è anche notevolmente radicata in Paesi dell'Europa centrorientale i cui cittadini da poco hanno iniziato a potersi permettere vacanze all'estero e che costituiscono un segmento promettente della domanda turistica internazionale: tale segmento è certamente destinato a crescere in quantità e in qualità con il prevedibile sviluppo economico che i Paesi dell'area conosceranno nei prossimi anni, per effetto del loro ingresso nell'economia di mercato e della loro integrazione nell'Europa comunitaria. Far diventare l'Italia una consueta meta di vacanze anche per questi nostri nuovi concittadini europei è necessario in un'ottica che guardi non solo alla situazione presente, ma anche allo sviluppo futuro del settore: se per ora la domanda di tali Paesi è prevalentemente rivolta a un turismo di carattere piuttosto economico, è certo che, con il passare degli anni, le cose sono destinate a cambiare e un'offerta fin d'ora amichevole da parte del nostro Paese è la necessaria premessa per conquistare un mercato destinato a diventare in un breve volgere di anni altrettanto ricco quanto quello dell'Europa centrosettentrionale.
Molti dei turisti stranieri che praticano il naturismo, come molti naturisti italiani, ricercano espressamente la possibilità di passare le loro vacanze in strutture appositamente organizzate e regolamentate ed esclusivamente riservate ai naturisti: non solo strutture dedicate al turismo di massa, ma anche a quello di qualità (un terreno, quest'ultimo, particolarmente promettente per l'Italia, perché è carente in questo campo l'offerta dei Paesi mediterranei nostri concorrenti). Tale richiesta di strutture dedicate è particolarmente forte da parte di quell'ampia fetta del turismo naturista che riguarda le famiglie con bambini.
L'attuale situazione di incertezza legislativa non consente alcun investimento in questo settore, con la conseguenza di limitare inutilmente la varietà della nostra offerta turistica: e ciò proprio in un momento di grandi difficoltà competitive per l'intero settore.
In conclusione, non si chiede con la presente proposta di legge un giudizio di merito sulla desiderabilità, morale o estetica, della pratica del naturismo: si chiede soltanto di non sovrapporre un arbitrario giudizio moralistico alle altrui individuali e autonome scelte di vita e di costume e di non rinunciare ai benefìci economici derivanti dall'accoglimento di una domanda di servizi turistici cui attualmente l'Italia non è in grado di rispondere per un mero problema di incertezza normativa.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate.
2. È definito naturismo l'insieme delle pratiche di vita all'aria aperta che, nel rispetto degli altri, della natura e dell'ambiente circostante, utilizzano il nudismo come forma di ricreazione e di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.
Art. 2.
1. Non costituisce comportamento contrario alla legge e non costituisce atto contrario alla pubblica decenza ai sensi dell'articolo 726 del codice penale la nudità integrale in una spiaggia o in un'area riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata.
Art. 3.
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri secondo i quali i comuni possono individuare, attraverso gli ordinari strumenti urbanistici, le aree pubbliche o private da destinare alla pratica del naturismo, anche su richiesta di organizzazioni, associazioni, società o altri soggetti privati interessati a progettare e a gestire le relative strutture.
2. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto ad individuare aree da destinare alla pratica del naturismo, in attuazione di quanto disposto dal comma 1, i proprietari o i gestori di aree destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive possono chiedere all'amministrazione comunale competente l'autorizzazione ad adibire tali aree alla pratica del naturismo.
3. L'amministrazione comunale deve inviare risposta scritta e motivata entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta. La mancata risposta è da intendere come silenzio-assenso.
Art. 4.
1. Ai fini della realizzazione di strutture destinate alla pratica del naturismo in aree demaniali, la gestione delle aree può essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni.
2. Le aree destinate alla pratica del naturismo sono soggette alle norme di tutela e salvaguardia ambientale previste dalla legislazione vigente per le aree protette.
Art. 5.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri in base ai quali i comuni disciplinano l'obbligo dei proprietari o dei gestori di delimitare e di segnalare le aree di cui agli articoli 3 e 4 destinate alla pratica del naturismo.
2. La delimitazione delle aree deve essere segnalata e assicurare un'adeguata identificazione che consenta di distinguerle da spazi pubblici o privati frequentati da cittadini che non praticano il naturismo. Gli accessi devono essere segnalati tramite l'affissione di cartelli, o altri analoghi strumenti, recanti l'indicazione che si tratta di aree destinate alla pratica del naturismo.
Art. 6.
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alle aree destinate alla pratica del naturismo e ai loro proprietari o gestori si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano il settore turistico.
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| venerdì 13 aprile 2007, 15:18 |
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giulio74
eXtraJuniorAdmin
Iscritto il: giovedì 16 novembre 2006, 10:51 Messaggi: 4000 Località: Marostica (VI)
Genere (M/F): Maschio
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SENATO DELLA REPUBBLICA
???? XV LEGISLATURA ????
N. 450
DISEGNO DI LEGGE
d?iniziativa del senatore MASSIDDA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2006
????
Norme per il riconoscimento del diritto alla pratica del naturismo
????
Onorevoli Senatori. ? L?Italia risulta essere l?unica nazione in Europa a non avere una normativa sulla pratica del naturismo. Il riconoscimento e la libertà di tanti nostri cittadini o turisti stranieri che intendano trascorrere periodi di vacanza nel nostro Paese secondo la pratica dell?attività naturista sono affidati al presente disegno di legge.
Nato nel secolo scorso come movimento che intendeva opporsi all?inurbamento caotico delle città, il naturismo implica una tendenza al ritorno a modi di vita conformi il più possibile alla natura, rispetto al quale la pratica del nudismo ha in comune lo scopo di favorire il rispetto proprio, degli altri e dell?ambiente, e non, come viene inteso da troppa parte dell?opinione pubblica, una mera ribellione verso le normative che vietano atteggiamenti osceni in luogo pubblico, peraltro rispettate e condivise appieno da chi frequentemente pratica e partecipa alle attività dei gruppi e delle organizzazioni naturistici.
Il naturismo, inoltre, si propone la difesa della salute psicofisica e sociale attraverso l?utilizzo di alimenti e medicine naturali e la pratica di attività fisica.
Le strutture allestite per il naturismo potranno dotarsi di ambiti da adibire alle cure termali, una pratica prediletta e complementare all?interesse storico e culturale per le città d?arte o per i parchi nazionali e le oasi ambientaliste.
Pressante è, tutt?oggi, la richiesta, da parte di organizzazioni naturistiche, di realizzare o gestire strutture per tale genere di pratica; il numero dei naturisti in Europa è infatti calcolato intorno ai 20 milioni di cittadini.
Altre organizzazioni, inoltre, attraverso società di gestione, hanno iniziato i lavori per realizzare aree naturistiche, alcune delle quali in grado di ospitare anche duemila persone, ma i lavori sono stati sospesi proprio per la mancanza di una normativa in materia.
Per lo stesso motivo, diverse amministrazioni comunali si troverebbero in forte imbarazzo di fronte a pressanti richieste di allestire in loco un campo naturista.
Occorre considerare che il naturismo, anche in Italia, è in forte espansione, e, di conseguenza, consentirne la pratica nel territorio nazionale significherebbe creare occupazione ed accogliere numerosissimi turisti stranieri che, al momento, frequentano i campi allestiti in altre nazioni.
L?articolo 1 del presente disegno di legge riconosce e garantisce il diritto dei cittadini alla pratica naturista in maniera libera, non discriminatoria e in esclusive aree ben riconoscibili e delimitate.
Con l?articolo 2, comma 1, si prevede che le amministrazioni comunali possano individuare le aree da destinare ai campi naturisti attraverso un monitoraggio, al fine di verificare possibili richieste e darne immediata informazione pubblica.
Il comma 2 prevede la denominazione delle aree prescelte quali aree turistiche produttive.
Il comma 3 consente alle amministrazioni contermini di individuare territori confinanti da destinare alla realizzazione di un?unica struttura.
Il comma 4 prevede l?applicazione della normativa vigente sulle concessioni, per le aree costiere ed interne, di proprietà del demanio dello Stato.
L?articolo 3, comma 1, impone che la realizzazione della struttura sia a carico dell?organizzazione che si è aggiudicata la gestione del campo naturista.
Il comma 2 impone che le attrezzature siano realizzate in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti nel comune ospitante.
Il comma 3 impone ai proprietari delle aree individuate per la realizzazione di un campo naturista, di farne richiesta al comune anche se lo stesso non abbia deliberato in merito, ai sensi dell?articolo 2, comma 1, fornendo il nominativo di eventuali usufruttuari o gestori della struttura. L?amministrazione deve dare risposta scritta, affermativa o negativa, comunque, motivata, entro tre mesi.
L?articolo 4, comma 1, prevede la delimitazione dell?area individuata, in accordo fra i comuni e i proprietari o gestori.
Il comma 2 impone ai comuni di provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ad emanare specifici regolamenti per stabilire le modalità di assegnazione, i requisiti per la richiesta di autorizzazione, i tempi di concessione e i criteri di segnalazione degli spazi destinati alla pratica naturista, quando si tratti di terreni comunali o di proprietà del demanio dello Stato.
Il comma 3 impone ai comuni di emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, specifici regolamenti recanti la disciplina relativa alla segnalazione degli spazi destinati alla pratica naturista qualora le uniche aree disponibili siano ubicate in terreni privati e i cui proprietari o usufruttuari intendano allestire un campo.
Il comma 4 affida ai comuni il compito di operare i dovuti controlli relativamente all?attività svolta, al regolare allestimento della struttura sulla base delle leggi vigenti che regolamentano le strutture turistiche (camping e altro) e, nel caso, di revocare la concessione o licenza.
L?articolo 5 stabilisce il libero accesso ai campi naturisti, nell?ambito di modalità determinate dai gestori della struttura stessa.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Naturismo)
1. La Repubblica riconosce e garantisce il diritto dei cittadini alla pratica del naturismo.
2. Per naturismo si intende l?insieme delle pratiche di vita che, all?aria aperta e a contatto diretto con la natura e con l?ambiente incontaminato, utilizzano il nudismo quale fonte di sviluppo della salute, fisica e mentale.
3. La pratica del naturismo è consentita in maniera libera e non discriminatoria, esclusivamente in ambienti e spazi delimitati, non visibili dall?esterno, accessibili a coloro che ne condividono la pratica e la filosofia di vita, riconoscibili e segnalati sulla base delle modalità previste dalla presente legge.
Art. 2.
(Identificazione delle aree)
1. I comuni, attraverso gli strumenti in loro possesso, quali i piani urbanistici e le relative varianti, identificano all?interno del proprio territorio le aree da destinare a campi naturisti, sulla base di un monitoraggio da effettuare al fine di verificare possibili richieste da parte di organizzazioni, associazioni o società interessate a progettare e a gestire la struttura. Dopo aver identificato lo spazio, il comune rende pubblica l?informazione relativa alla sua disponibilità.
2. Le aree destinate alla pratica naturistica sono definite aree turistiche produttive.
3. È consentito che amministrazioni locali contermini, di comune accordo, individuino territori confinanti, da destinare alla realizzazione di un?unica struttura per la pratica del naturismo.
4. Ai fini della realizzazione di strutture per la pratica del naturismo, alle aree costiere ed interne, di proprietà del demanio dello Stato, si applica la normativa vigente sulle concessioni.
Art. 3.
(Attrezzature delle aree)
1. La realizzazione delle strutture di cui all?articolo 2 è a carico dell?organizzazione che si è aggiudicata la gestione del campo naturista e che può usufruire dei finanziamenti o contributi previsti dalla normativa vigente.
2. La realizzazione delle attrezzature di servizio, previste nel progetto, deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti.
3. I proprietari di aree possono chiedere all?amministrazione comunale competente l?autorizzazione per la realizzazione degli spazi da adibire a campo naturista anche nel caso che il comune non abbia previsto tale realizzazione nella pianificazione territoriale, indicando gli eventuali usufruttuari della struttura o i gestori e fornendo copia del regolamento sulle modalità di accesso e sulle attività da praticare all?interno della struttura. L?amministrazione, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, invia risposta scritta e motivata, sia in caso di accoglimento sia in caso di diniego della stessa.
Art. 4.
(Delimitazione delle aree)
1. I proprietari o i gestori delle aree, di intesa con i comuni, provvedono alla delimitazione delle aree in cui realizzare il campo per la pratica naturista, mediante idonee tabelle.
2. Nel caso si tratti di terreni comunali o demaniali, l?amministrazione comunale provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare specifici regolamenti per stabilire le modalità di assegnazione, i requisiti necessari per inoltrare la richiesta di autorizzazione, i tempi di concessione e i criteri di segnalazione degli spazi destinati alla pratica naturista.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, l?amministrazione comunale emana un regolamento recante la disciplina relativa alla segnalazione degli spazi destinati alla pratica naturista qualora le aree disponibili siano ubicate in terreni privati i cui proprietari o usufruttuari intendano allestire una struttura adibita a tale pratica.
4. Le amministrazioni comunali controllano l?attività svolta, il regolare allestimento della struttura in base alle leggi vigenti che regolamentano le strutture turistiche e, in caso di riscontro negativo, revocano la concessione o la licenza.
Art. 5.
(Accesso ai campi naturisti)
1. L?accesso ai campi naturisti è libero, nell?ambito di modalità determinate dai gestori della struttura stessa.
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| venerdì 13 aprile 2007, 15:19 |
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giulio74
eXtraJuniorAdmin
Iscritto il: giovedì 16 novembre 2006, 10:51 Messaggi: 4000 Località: Marostica (VI)
Genere (M/F): Maschio
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Questa è identica alla Grillini... ma è stata presentata al Senato, mentre l'altra alla Camera. E' identica in tutto, compreso il discorso introduttivo.
SENATO DELLA REPUBBLICA
???? XV LEGISLATURA ????
N. 479
DISEGNO DI LEGGE
d?iniziativa del senatore SILVESTRI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2006
????
Depenalizzazione della pratica del naturismo e disciplina delle strutture turistico-ricreative riservate ai naturisti
????
Onorevoli Senatori. ? La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente stabilito, obiter dictum, che «il nudo integrale ? considerando il sentimento medio della comunità ed i valori della coscienza sociale e le reazioni dell?uomo medio normale ? (...) [può] essere (...) espressione della libertà individuale o derivare da convinzioni salutiste o da un costume particolarmente disinibito.
(omissis)
Art. 6.
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alle aree destinate alla pratica del naturismo e ai loro proprietari o gestori si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano il settore turistico.
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| venerdì 13 aprile 2007, 15:21 |
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carlo
Mito
Iscritto il: sabato 29 aprile 2006, 18:13 Messaggi: 4535
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Ciao Giulio 74,
non so quanto tu sia addentro alla questione (per quel che mi riguarda può darsi benissimo che mi sbagli perchè ne so proprio poco) però da quello che si era detto detto sugli altri topic mi era sembrato di capire che in realtà l'unica Legge rimasta in lizza con l'appoggio delle Associazioni fosse la Grillini, ripresentata anche nel 2006 con questo Governo. (con il quale per ora non sembra aver avuto miglior sorte ma bisogna riconoscere che il Governo ed il Parlamento in questo periodo hanno avuto ben altre "gatte da pelare").
Quindi mi chiedo se questo sondaggio abbia ancora un significato o se ormai le altre proposte debbano considerarsi definitivamente accantonate e superate.
_________________ nemo
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| venerdì 13 aprile 2007, 17:32 |
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Wave
eXtrAdmin
Iscritto il: mercoledì 1 febbraio 2006, 22:15 Messaggi: 5669 Località: Un po' qui, un po' là...
Genere (M/F): Maschio
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No Carlo effettivamente risultano presentate tutte e tre.
Grillini / Silvestri è da parte di alcuni partiti del centrosinistra (DS in primis)
Bonelli è dei Verdi
Massidda è un ex Forza Italia sardo che ora è nel Gruppo Misto (credo sia della DC) ed è stato l'unico della maggioranza nella scorsa legislatura a battersi per la causa del naturismo.
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| venerdì 13 aprile 2007, 18:05 |
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carlo
Mito
Iscritto il: sabato 29 aprile 2006, 18:13 Messaggi: 4535
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Grazie per le informazioni che però in un certo senso mi preoccupano: se non si è mai riusciti a farne discutere una, figuriamoci tre!
Comunque non mi sento in grado di dare un giudizio: non sono esperto e poi secondo me i particolari, le sfumature, le cose non dette, i modi di interpretazione e di applicazione, finiscono per contare di più di ciò che è scritto chiaramente.
ciao
_________________ nemo
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| venerdì 13 aprile 2007, 20:58 |
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naturik
Habitué
Iscritto il: mercoledì 17 maggio 2006, 21:20 Messaggi: 279 Località: Torino
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Non so se siano adatte alle necessità del naturismo in Italia, ma sicuramente sono poco adatte al "mio" naturismo.
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| venerdì 13 aprile 2007, 22:54 |
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Eroe
Residente
Iscritto il: giovedì 2 febbraio 2006, 15:07 Messaggi: 1836 Località: Abruzzo
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A questo punto la grillini è la più aperta visto che prevede almeno il riconoscimento dei luoghi storicamente frequentati. le altre prevedono solo richieste, concessioni e strutture altrimenti niente naturismo.
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| sabato 14 aprile 2007, 1:51 |
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giulio74
eXtraJuniorAdmin
Iscritto il: giovedì 16 novembre 2006, 10:51 Messaggi: 4000 Località: Marostica (VI)
Genere (M/F): Maschio
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Eroe ha scritto: A questo punto la grillini è la più aperta visto che prevede almeno il riconoscimento dei luoghi storicamente frequentati. le altre prevedono solo richieste, concessioni e strutture altrimenti niente naturismo.
Concordo con Eroe. Mi sembra che le altre due (Massidda e Bonelli) si limitino a regolamentare i "recinti", mentre la Grillini è l'unica che vuole pure depenalizzare il naturismo nelle aree ove esso è "consuetudine".
Carlo, io non sono un addetto ai lavori ma mi piace spulciare su Internet e in effetti anch'io ho trovato con stupore che le proposte erano tre anziché una... anzi quattro, ma quella di Silvestri è la esatta fotocopia della Grillini.
E' stata solo una ricerca... bibliografica, ma è comunque interessante leggere anche i discorsi introduttivi. Li trovo riassunti abbastanza precisi della situazione, in particolare quello di Grillini.
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| sabato 14 aprile 2007, 9:40 |
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Wave
eXtrAdmin
Iscritto il: mercoledì 1 febbraio 2006, 22:15 Messaggi: 5669 Località: Un po' qui, un po' là...
Genere (M/F): Maschio
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Sì vabbè ma la Silvestri credo (anzi sarei quasi certo) sia stata presentata per cercare la discussione in Commissione anche al Senato nella speranza che possa procedere più velocemente rispetto alla Camera (ma ne dubito...)
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| sabato 14 aprile 2007, 14:14 |
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fbartolom
Utente Espulso
Iscritto il: lunedì 31 luglio 2006, 8:26 Messaggi: 232 Località: Castel Fusano
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Eroe ha scritto: A questo punto la grillini è la più aperta visto che prevede almeno il riconoscimento dei luoghi storicamente frequentati. le altre prevedono solo richieste, concessioni e strutture altrimenti niente naturismo.
E di nuovo occorre ricordare che la giurisprudenza non consente ad una legge di "riconoscere" qualcosa. La legge può "prendere atto" di un riconoscimento che deve essere prodotto in precedenza: usualmente mediante un decreto attuativo che, nel caso in oggetto, dovrebbe elencare con precisione tutte le località aperte al naturismo (verosimilmente le sole spiagge di Capocotta, di Lido di Classe e pochi altri luoghi pubblici) rendendo illegali tutte le altre locazioni.
_________________ Fabrizio Bartolomucci
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| martedì 17 aprile 2007, 10:16 |
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giulio74
eXtraJuniorAdmin
Iscritto il: giovedì 16 novembre 2006, 10:51 Messaggi: 4000 Località: Marostica (VI)
Genere (M/F): Maschio
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... e dunque potrebbe aprirsi una discussione anche sul decreto attuativo al fine di includere il maggior numero possibile si spiagge dove oggi il naturismo è praticato clandestinamente...
A chi spetta la stesura di tale lista? A colui che propone la legge, cioè a Grillini, oppure a qualche commissione da riunire all'uopo?
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| martedì 17 aprile 2007, 10:22 |
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fbartolom
Utente Espulso
Iscritto il: lunedì 31 luglio 2006, 8:26 Messaggi: 232 Località: Castel Fusano
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giulio74 ha scritto: ... e dunque potrebbe aprirsi una discussione anche sul decreto attuativo al fine di includere il maggior numero possibile si spiagge dove oggi il naturismo è praticato clandestinamente... A chi spetta la stesura di tale lista? A colui che propone la legge, cioè a Grillini, oppure a qualche commissione da riunire all'uopo?
Ma naturalmente al Vaticano mediante i suoi rappresentanti politici... da ciò le forti perplessità, soprattutto nella presente congiuntura.
_________________ Fabrizio Bartolomucci
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| martedì 17 aprile 2007, 10:27 |
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