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Torrente Setta Emilia Romagna
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Autore:  fidenzio [ mercoledì 14 agosto 2019, 13:47 ]
Oggetto del messaggio:  Torrente Setta Emilia Romagna

https://bologna.repubblica.it/cronaca/2 ... 233343649/

Ho inviato alla redazione de "la Repubblica" di Bologna la lettera che segue ed oggi l'ha pubblicata quasi integralmente togliendo le ultima tre righe:
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ho letto l’articolo intitolato:” Bologna, multato un nudista al fiume: "C'è l'incendio a Faenza, volevo rilassarmi" ed esprimo la mia opinione avendo una buona esperienza in materia e favorevole ad una informazione il più possibile reale..

Sono dell’avviso che il faentino che è stato sorpreso nudo in riva al torrente Setta nel comune di Marzabotto non abbia commesso alcun reato.

I carabinieri non possono aver emesso una sanzione di 3300€ perché, mi risulta, che il c.p. all’articolo 726 (atti contrari alla pubblica decenza) preveda che la forza pubblica può solo segnalare un presunto reato ma poi la prima decisione spetta al Prefetto che se lo ritiene fondato invia notifica per una oblazione pari a 3300€ a cui si può far ricorso al Giudice di pace. Inoltre la forza pubblica deve stendere il suo verbale sul posto e non portare in caserma il presunto colpevole di violazione del reato all’art.726.

Il giovane, per rispetto del prossimo si poteva subito rivestire ma , non mi pare abbia commesso un reato.

l ’articolo 726 del cp “atti contrari alla pubblica decenza” prevede che ci sia un “ atto indecente ” mentre il giovane era innocentemente nudo a prendere il sole in una zona appartata nel semplice “ stato ” di nudità e la legge condanna “ l’atto indecente “.

Addirittura negl’anni 70 il turista messicano Fernando Perez sorpreso nudo a passeggiare per la città di Milano in una notte d'agosto fu assolto dal pretore Francesco Dettori (in pensione da alcuni anni dopo aver lasciato come capo procuratore il tribunale di Bergamo) con la motivazione che il nudo sta diventando un fatto di costume e che non è più raro osservare su spiagge più o meno appartate persone nude o seminude senza che gli astanti reagiscono negativamente….”.

E poi oggi non esiste più un “ comune senso del pudore” ma “ un senso del pudore personale ” come pure è stato ribadito lo scorso 08 novembre 2018 nella trasmissione “ Quante storie ” condotta da Corrado Auges su Rai 3 prendendo spunto da un saggio della professoressa e giornalista Marta Boneschi . .

Per quanto riguarda i bambini, ritengo che occorra dare a loro una buona educazione i nsegnando a vedere il nudo nella sua giusta ottica sin dalla loro più tenera età perché si sta nudi per molte ragioni che nulla hanno a che vedere con le questioni sessuali e, quindi, facilitare a loro una migliore qualità della vita. Ritengo sia giusto che i bambini siano educati dai genitori e dalla scuola (oggi assenti) e non, invece, da i compagni, dai media in generale, e dal la visione dei video porno di facile accesso in Internet o tramite i CD.

Autore:  ionudista [ sabato 17 agosto 2019, 10:28 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Torrente Setta Emilia Romagna

Grazie Fidenzio.
La lettera contiene notizie sulla procedura della sanzione che non conoscevo, e che in generale sembrano poco conosciute.

Condivido pienamente il tuo riferimento alla differenza tra lo "stato" di nudità, e il compimento di "atti" indecenti, che nella sua evidente semplicità, se non farà giurisprudenza, potrà però fare chiarezza nel senso comune.

Come pure condividio in pieno le altre valutazioni sul naturismo, in particolare l'ultimo paragrafo sull'educazione a non demonizzare la nudità. Spero che non siano proprio quelle le righe tagliate dalla redazione de "La Repubblica".

Autore:  carlo [ sabato 17 agosto 2019, 11:57 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Torrente Setta Emilia Romagna

Cita:
Ionudista:
La lettera contiene notizie sulla procedura della sanzione che non conoscevo, e che in generale sembrano poco conosciute.


Mi unisco ai ringraziamenti per la lettera nel suo complesso, ma devo dire che non sono riuscito a trovare i riferimenti sulla procedura della sanzione che Fidenzio continua a ripetere (non vorrei fossero poco conosciute perché non esistono!):
anzi a me pare che nelle vaie leggi e circolari si ribadisca chiaramente che la multa la fanno le autorità che la contestano!
Poi è vero che deve essere convalidata dal Prefetto. ma è una pura formalità se nessuno fa opposizione!
Se non si paga subito senza fare opposizione si va a pagare un terzo in più!
Se si fa opposizione e si perde però, la multa aumenta ancora di più!
Magari sono io che mi sbaglio, ma possibile che le associazioni non abbiano un parere legale qualificato?

Autore:  fidenzio [ sabato 17 agosto 2019, 21:59 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Torrente Setta Emilia Romagna

Carlo ne abbiamo già parlato ampiamente sulla sanzione, e non multa, ma, forse, ti sei dimenticato la procedura che si segue.

Autore:  carlo [ domenica 18 agosto 2019, 7:50 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Torrente Setta Emilia Romagna

Ciao Fidenzio,
La multa, che io sappia, nel linguaggio corrente è una sanzione pecuniaria!
Certo che ne abbiamo ampiamente discusso e ricordo perfettamente che non sono d'accordo con le tue affermazioni, e che avevo iportato gli articoli cge secondo me smentiscono la tua teoria!
Ma siccome non siamo avvocati né tu né io....

Autore:  fidenzio [ domenica 18 agosto 2019, 14:17 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Torrente Setta Emilia Romagna

Carlo io però negl'ultimi tre anni ho ricevuto diverse segnalazioni per violazione dell'art. 726 da parte della forza pubblica e, per aver letto documenti in proposito, penso di non sbagliare.
Fammi sapere chiaramente qualè sarebbe la procedura esatta secondo te.

Autore:  carlo [ domenica 18 agosto 2019, 15:39 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Torrente Setta Emilia Romagna

E dagli! ne abbiamo discusso un miliardo di volte!
Per l'ultima volta:

Cita:
Dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689,all'art 14 leggo:

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

e poi:

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.


E' vero che per irrorare la sanzione è competente il Prefetto (o almeno il suo ufficio)! Su questo non c'è dubbio! Ma la contestazione è immediata e se nessuno fa ricorso spiegando perché la ritiene illegittima, non c'è motivo per cui il Prefetto (che non è un indovino.....) non debba irrorare la sanzione!
E ricorrere, specie al Prefetto, ha i suoi costi, specie se si perde il ricorso!

Autore:  carlo [ domenica 18 agosto 2019, 21:30 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Torrente Setta Emilia Romagna

Irrogare, scusate il refuso....

Autore:  fidenzio [ lunedì 26 agosto 2019, 15:09 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Torrente Setta Emilia Romagna

Verbale di accertamento e di contestazione di illeciti amministrativi (non solo per il 726).

https://www.mondonaturista.it/modellove ... azione.pdf

Autore:  carlo [ lunedì 26 agosto 2019, 16:04 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Torrente Setta Emilia Romagna

Direi che conferma esattamente quello che ho sempre sostenuto io...la sanzione deve essere contestata perché il Prefetto eventualmente la possa archiviare. credo però che se il Prefetto rigetta il ricorso la sanzione raddoppi (strana forma di "rispetto del cittadino", questa...)

Autore:  fidenzio [ lunedì 26 agosto 2019, 18:07 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Torrente Setta Emilia Romagna

Direi che non hai capito: non parla di archiviazione da parte del Prefetto il Prefetto, se lo ritiene, invia notifica e poi.....
A me la Forza pubblica ha fatto verbale ma nulla mi è stato notificato dal Prefetto che deve inviare raccomandata.

Autore:  carlo [ lunedì 26 agosto 2019, 18:22 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Torrente Setta Emilia Romagna

Ma come sarebbe che non ho capito?
Il verbale l'hai riportato tu:

Cita:
I soggetti interessati, qualora non si avvalgono del pagamento liberatorio in misura ridotta ove previsto, possono a
norma dell’art.18 L.689/81, far pervenire, entro 30 giorni dalla data di notificazione del presente atto, scritti
difensivi, produrre documenti e chiedere di essere sentiti dal Sig. Prefetto di xxxxxx.---

Dove c'è scritto che "il Prefetto, se lo ritiene, invia notifica.."? Te lo inventi tu!

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