|
|
Oggi è mercoledì 3 giugno 2026, 19:06
|
Marina di Bibbona - persecuzioni e denunce
| Autore |
Messaggio |
|
ionudista
eXtraJuniorAdmin
Iscritto il: martedì 27 dicembre 2016, 0:12 Messaggi: 722
Genere (M/F): Maschio
|
E' un'ottima notizia, e ancora una volta dobbiamo ringraziare l'Anita per aver sostenuto i ricorrenti. Attendiamo con speranza la conclusione di questa vicenda, in modo che possa fare da giurisprudenza per casi simili futuri.
|
| lunedì 22 aprile 2019, 17:14 |
|
 |
|
ionudista
eXtraJuniorAdmin
Iscritto il: martedì 27 dicembre 2016, 0:12 Messaggi: 722
Genere (M/F): Maschio
|

Carlo, ti rispondo qui dall'altra conversazione: Clothing optional o nudismo assoluto?Sembra che ci siano pareri diversi per sentenze diverse della Cassazione. Vedi la cassazione nel 2000 alla sentenza n.3557 http://www.italianaturista.it/corpo.asp ... =0&R=1&L=0Con la sentenza indicata in premessa, il Tribunale di Massa assolveva "perché il fatto non costituisce reato" H.R.H. dalla contravvenzione di cui all'art. 726 c.p., accertata il 21/8/95, "per avere compiuto in luogo pubblico atti contrari alla pubblica decenza denudandosi sulla spiaggia al cospetto di più persone".
Per quanto concerne il "nudo integrale", oggetto del presente procedimento, ovviamente non accompagnato da atteggiamenti erotici o pruriginosi di cui lo esibisce, si osserva che esso - con riferimento al sentimento medio della comunità, ai valori correnti della coscienza sociale ed alle reazioni dell'uomo medio normale - si presta a differenti valutazioni proprio a seconda del contesto in cui si pone. E' evidente che non può considerarsi indecente, ad esempio, la nudità integrale di un modello o di un artista in un'opera teatrale o cinematografica, ovvero in un contesto scientifico o didattico, o anche di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata, mentre invece suscita certamente disagio, fastidio, riprovazione chi fa mostra di sé, ivi compresi gli organi genitali, in un tram, in strada, in un locale pubblico, o anche in una spiaggia frequentata da persone normalmente abbigliate.
|
| venerdì 3 maggio 2019, 21:56 |
|
 |
|
carlo
Mito
Iscritto il: sabato 29 aprile 2006, 18:13 Messaggi: 4535
|

Ciao Ionudista:
come l'hai riportato tu, non mi sembra chiaro:
nel 2000 il nudista in questione era stato assolto in primo grado:
Con la sentenza indicata in premessa, il Tribunale di Massa assolveva "perché il fatto non costituisce reato" H.R.H. dalla contravvenzione di cui all'art. 726 c.p., accertata il 21/8/95, "per avere compiuto in luogo pubblico atti contrari alla pubblica decenza denudandosi sulla spiaggia al cospetto di più persone".
Il procuratore faceva ricorso contro la sentenza e in Cassazione il medesimo nudista veniva invece condannato:
Per quanto concerne il "nudo integrale", oggetto del presente procedimento, ovviamente non accompagnato da atteggiamenti erotici o pruriginosi di cui lo esibisce, si osserva che esso - con riferimento al sentimento medio della comunità, ai valori correnti della coscienza sociale ed alle reazioni dell'uomo medio normale - si presta a differenti valutazioni proprio a seconda del contesto in cui si pone. E' evidente che non può considerarsi indecente, ad esempio, la nudità integrale di un modello o di un artista in un'opera teatrale o cinematografica, ovvero in un contesto scientifico o didattico, o anche di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata, mentre invece suscita certamente disagio, fastidio, riprovazione chi fa mostra di sé, ivi compresi gli organi genitali, in un tram, in strada, in un locale pubblico, o anche in una spiaggia frequentata da persone normalmente abbigliate.
Il fatto illustra bene quello che dicevo prima e cioè la differenza tra i giudizi di primo grado (spesso più inclini ad accettare le ragioni del singolo cittadino..) e quelli di Cassazione, più inclini a difendere le regole generali, cui poi le varie autorità si ispirano, anche se non sono strettamente vincolanti
Negli ultimi vent'anni le sentenze di Cassazione sono state tre (tutte ampiamente riportate su questo forum) una nel 2000, una del 2006 e l'ultima nel 2012: tutte e tre di condanna, sia pure con sfumature diverse...
C'è poi stata infatti la sentenza del 2006, molto più restrittiva, anche se non riferita alle spiaggia: Il fatto che il denunciante abbia dichiarato di non aver provato disgusto davanti alla nudità dell’uomo dormiente non rileva ai fini penali, giacché la pubblica decenza, che è elemento costitutivo del reato contestato, va commisurata, secondo un criterio storico- sociologico, al sentimento comune dell’uomo medio, e non alla particolare sensibilità di un singolo. Ne d’altra parte può sostenersi che la nudità integrale, a causa dell’evolversi del comune sentimento, non è più idonea a provocare turbamento nella comunità attuale, giacché essa può essere tollerata solo nella particolare situazione di campi nudisti, riservata a soggetti consenzienti, ma non in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico, dov’è percepibile da tutti, anche da bambini e da adulti non consenzienti. Infine, il reato non è ancora estinto per prescrizione. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Quella del 2012 è una via di mezzo tra le due...
Nella prima parte della sentenza si fa esplicito riferimento alla sentenza del 2006: si è già affermato, da questa Corte, doversi escludere che la nudità integrale, a causa dell’evolversi del comune sentimento, non sia più idonea a provocare turbamento nella comunità attuale, giacché essa può essere tollerata solo nella particolare situazione di campi di nudisti, riservata a soggetti consenzienti, ma non in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico, dove è percepibile da tutti, anche da bambini e da adulti non consenzienti (Sez. 3, n. 31407 del 27/06/2006, ********, Rv. 235750; Sez. 3, n. 8959 del 03/07/1997, P.M. in proc. *******, Rv. 208445). Nella seconda parte si fa riferimento alla sentenza del 2000 Nella specie, il giudice di prime cure ha osservato che la spiaggia era frequentata, in maggioranza, da bagnanti, adulti e minori, indossanti il costume, mentre i nudisti erano in numero estremamente ridotto e sparso, sicché tali caratteristiche, unitamente al carattere pubblico dello spazio e alla sua non delimitazione, dovevano rendere evidente all’imputato la consapevolezza del proprio anomalo comportamento, con conseguente irrilevanza, anche in astratto, di un errore di fatto ex art. 47 c.p. a fronte della punibilità del reato, avente natura contravvenzionale, anche a titolo di colpa.
_________________ nemo
|
| sabato 4 maggio 2019, 10:43 |
|
 |
|
ionudista
eXtraJuniorAdmin
Iscritto il: martedì 27 dicembre 2016, 0:12 Messaggi: 722
Genere (M/F): Maschio
|
A questo punto sorge una domanda: ma la multa comminata ai bagnanti di Bibbona,e annullata dal giudice di Pace, pure prevede che ci sia un successivo grado di giudizio? O si conclude tutto così?
PS. La sentenza della Cassazione n.3557 del 2000, se da una parte rigetta l'assoluzione del nudista, dall'altra specifica che la nudità non può essere annoverata tra gli atti contrari alla pubblica decenza in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata! Da ciò suppongo che il signor H. R. H. (che dalle iniziali sembrerebbe straniero) non viveva il naturismo in una delle spiagge solitamente frequentata da naturisti e come tale pubblicizzata. (Ma poi qual era questa spiaggia?)
|
| sabato 4 maggio 2019, 13:32 |
|
 |
|
carlo
Mito
Iscritto il: sabato 29 aprile 2006, 18:13 Messaggi: 4535
|

@Ionudista: Io non sono un avvocato, ma prendendo spunto da illeciti di altro tipo (multe per altre ragioni) credo di sì: volendo la sentenza può essere impugnata! Personalmente mi sembra difficile che lo facciano perché probabilmente non ne vale la pena: tutto sommato ha un effetto molto limitato (ben che vada solo per quella spiaggia) e nessuno ha interesse ad andare a vedere cosa ne pensano i sommi giudici, specie adesso che in pratica una multa da togliere il respiro te la fanno come e quando vogliono e se ricorri, anche se vinci, devi comunque pagarti tutte le spese.... Il problema è che le sentenze sono sentenze, non sono leggi: riguardano il singolo caso ma, specie quelle di Cassazione, nelle loro motivazioni, danno un "suggerimento" non vincolante ma significativo su come va interpretata una determinata legge (in questo caso il 726) Ora, i problema grosso è che tutte e tre le sentenze hanno in comune una cosa: hanno ribadito di: "doversi escludere che la nudità integrale, a causa dell’evolversi del comune sentimento, non sia più idonea a provocare turbamento nella comunità attuale"E' su questo principio che possono farti le multe ovunque e comunque al di fuori delle spiagge ufficiali (in teoria, se qualcuno ti vede, anche se fai il bagno nudo di notte su una spiaggia deserta...) Ed è sempre in base a questo che gli oppositori del nudismo (che non sono pochi) trovano il pretesto per opporsi ad ogni ufficializzazione! In pratica la situazione paradossale (e molto Italiana....) è questa: il nudo costituisce un atto contrario alla pubblica decenza tranne che sulle spiagge ufficialmente nudiste! Ma se chiedi di ufficializzare una spiaggia, di solito ti rispondono: "mica si può fare!: il nudo costituisce un atto contrario alla pubblica decenza! Come si fa a consentirlo ufficialmente? Poi a dire cosa si intende per spiaggia "abitualmente frequentata"....ci pensa appunto il giudice caso per caso: cosa si intende per frequentata? e per pubblicizzata? A chi spetta pubblicizzarla o segnalarla? La spiaggia di Taormina era sicuramente una spiaggia storicamente frequentata e nota per questo, ma...per il giudice del 2012 ("pari grado" di quello del 2000...) non lo era abbastanza!
_________________ nemo
|
| sabato 4 maggio 2019, 14:38 |
|
 |
|
ionudista
eXtraJuniorAdmin
Iscritto il: martedì 27 dicembre 2016, 0:12 Messaggi: 722
Genere (M/F): Maschio
|

carlo ha scritto: In pratica la situazione paradossale (e molto Italiana....) è questa: il nudo costituisce un atto contrario alla pubblica decenza tranne che sulle spiagge ufficialmente nudiste! Ma se chiedi di ufficializzare una spiaggia, di solito ti rispondono: "mica si può fare!: il nudo costituisce un atto contrario alla pubblica decenza! Come si fa a consentirlo ufficialmente? No. Su questo non ti seguo più. Non sono avvocato neanch'io ma la contraddizione non la trovo. Ti spiego come vedo questo punto. L'art. 726 c. p., ora depenalizzato, è suscettibile di interpretazione in base a cosa il Giudice ritiene sia il senso comune in un dato periodo storico e in un determinato contesto. Per cui la nudità non è per esplicita legge inserita sempre nel novero della "indecenza". Infatti la sentenza n.3557 valuta che, dove la spiaggia sia naturista (quindi il caso delle autorizzazioni per delibere comunali) là il senso comune accetta la nudità pubblica, come pure la accetta nei luoghi di solita frequentazione naturista. Cioè l'autorizzazione di una spiaggia naturista rientra a tutto diritto nelle eccezioni del senso comune riguardo l'indecenza della nudità pubblica. In sintesi: è vero che il senso comune italiano ascrive tuttora la nudità pubblica all'indecenza, ma ammette eccezioni in base al contesto. Queste eccezioni sono le spiagge autorizzate naturiste (e ovviamente i luoghi naturisti di proprietà privata quali strutture ricettive, turistiche etc... dove si suppone che tutti siano consenzienti) e le spiagge da naturisti solitamente frequentate (e qui secondo me si gioca la partita delle spiagge presidiate da associazioni, da esse pubblicizzate, come a Bibbona, nel qual caso le associazioni hanno anche seguito il ricorso accolto anche grazie al riferimento ad articoli pubblicati da propri soci).
|
| sabato 4 maggio 2019, 14:58 |
|
 |
|
carlo
Mito
Iscritto il: sabato 29 aprile 2006, 18:13 Messaggi: 4535
|

Le sentenze di Cassazione te le ho riportate io e c'è chiaramente scritto che, restando ferma la regola (e non puoi dire che no non sei d'accordo perché l'hanno scritta loro...), possono esserci delle eccezioni! Credevo di essere stato chiaro e che da quanto ho scritto si capisse: se una spiaggia è ufficialmente naturista nessuno ti può dir niente (almeno fino a prova contraria....  .) e fin qui c'è abbastanza chiarezza! Riguardo invece alle altre possibili eccezioni, (spiagge abitualmente frequentate, isolate, ecc) la multa te la possono sempre fare e poi, se ricorri...sei nelle mani del giudice! Il discorso sulle associazioni è complesso! Direi che l'apporto delle Associazioni è fondamentale per i motivi che dici tu, ed anch'io mi sentirei relativamente sicuro su una spiaggia presidiata ufficialmente da un'Associazione (non mi è chiaro quanto lo fosse Marina di Bibbona, ma se non lo era tanto meglio). Va anche detto però che su questi casi la Cassazione non ha mai avuto occasione di pronunciarsi...(forse perché sarebbe argomento delicato per gli uni o per gli altri...) Quanto alla contraddizione, magari tu non ce la troverai, ma ti assicuro che quando si tratta di ufficializzare una spiaggia, la controparte te la fa trovare!
_________________ nemo
|
| sabato 4 maggio 2019, 15:43 |
|
 |
|
Andrea vi
Residente
Iscritto il: martedì 29 agosto 2006, 16:24 Messaggi: 1531 Località: Vicenza
Genere (M/F): Maschio
|
Cita: grazie al riferimento ad articoli pubblicati da propri soci). beh in questo caso c'era pure un riferimento sul sito istituzionale della regione Toscana dedicato al turismo Cita: ma ti assicuro che quando si tratta di ufficializzare una spiaggia, la controparte te la fa trovare!
per la controparte la sentenza su un ubriacone che si è spogliato in un parco pubblico detta inequivocabilmente cosa prescrive la legge per un campo nudisti(ovviamente pure analfabeti che non sanno il significato della congiunzione e per cui deve pure essere vietato ai minori),però non mi sembra il caso di cedere ai clericalfascisti,sono meno di noi però a differenza di noi non hanno problemi a metterci la faccia
|
| sabato 4 maggio 2019, 16:37 |
|
 |
|
fidenzio
Assiduo
Iscritto il: venerdì 18 giugno 2010, 21:19 Messaggi: 932
Genere (M/F): Maschio
|

Informo che nel 2000 la Cassazione oltre alla sentenza n°3557 ha emesso anche la sentenza che segue: - la CASSAZIONE (sezione terza), Presidente Dott. Papadia, nella sentenza n. 1765/2000, in cui annullò la condanna per "atti osceni" inflitta dalla Corte d'appello di Milano ad un uomo che, per fare dispetto alla vicina di casa, aveva finto di sbrigare un bisogno fisiologico nella concimaia per poi esibire l'organo genitale. Nella motivazione la Corte, fra l'altro, così affermò "la nudità dei genitali può assumere un diverso rilievo penale in funzione del contesto oggettivo e soggettivo in cui è concretamente inserita: così può configurare un atto osceno, quando esprime, anche psicologicamente, un istinto sessuale; ma può semplicemente costituire un atto contrario alla pubblica decenza, quando è mero esercizio della funzione fisiologica dell'urinare; o addirittura sfugge a qualsiasi rilevanza penale se è inserita in un contesto pedagogico o didattico (es. durante una lezione di anatomia o di educazione sessuale) ovvero in particolari contesti settoriali (per es. di tipo naturista o salutista)."
|
| sabato 4 maggio 2019, 21:06 |
|
 |
|
Chi c’è in linea |
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite |
|
Non puoi aprire nuovi argomenti Non puoi rispondere negli argomenti Non puoi modificare i tuoi messaggi Non puoi cancellare i tuoi messaggi Non puoi inviare allegati
|
|